(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
         Regione Emilia-Romagna n. 157 del 21 ottobre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
         Istituzione dell'Unita' sanitaria locale di Bologna
                      e costituzione in azienda
    1.  E'  istituita  l'Unita'  sanitaria  locale  di  Bologna,  che
comprende i comuni attualmente inclusi nelle aziende unita' sanitarie
locali  di Bologna nord, Bologna sud e Bologna citta', ai sensi della
legge  regionale  12 maggio  1994,  n.  19 (norme per il riordino del
servizio   sanitario  regionale  ai  sensi  del  decreto  legislativo
30 dicembre   1992,   n.  502,  modificato  dal  decreto  legislativo
7 dicembre  1993,  n.  517)  e successive modifiche, ad eccezione del
comune  di  medicina,  che  entra  a  far  parte della azienda Unita'
sanitaria  locale  di  Imola. L'Unita' sanitaria locale di Bologna si
costituisce  in  azienda ai sensi dell'Art. 3 del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  502  (riordino  della  disciplina  in materia
sanitaria, a norma dell'Art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e
successive modifiche.
    2.   Il   governo   dell'azienda  si  ispira  ai  principi  della
centralita'  della  persona,  della  responsabilita'  pubblica per la
tutela  del  diritto  alla  salute  della  persona  e delle comunita'
locali,  della  partecipazione  degli enti locali alla programmazione
dell'attivita'  ed  alla  verifica  dei  risultati  di  salute, della
partecipazione  degli  utenti  alla  valutazione  dei  servizi, della
partecipazione  delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni
di  tutela  degli  utenti  dei  servizi,  della  valorizzazione delle
risorse umane e professionali degli operatori e della economicita' di
gestione.
    3.  L'azienda assicura, nell'esercizio unitario delle funzioni di
prevenzione,  diagnosi,  cura  e  riabilitazione,  il coordinamento e
l'integrazione  delle  attivita'  dei propri servizi con quelle degli
altri soggetti accreditati, erogatori delle prestazioni e dei servizi
sanitari e sociali.
    4.  L'atto  aziendale  assunto  dal  direttore  generale ai sensi
dell'Art.  3  del  decreto  legislativo  n. 502 del 1992 e successive
modifiche,  secondo  gli  indirizzi di cui alla legge regionale n. 19
del  1994 e successive modifiche, disciplina l'organizzazione interna
dell'Azienda, tenendo conto della sua peculiare complessita'.