(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 157 del 21 ottobre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione dell'Unita' sanitaria locale di Bologna e costituzione in azienda 1. E' istituita l'Unita' sanitaria locale di Bologna, che comprende i comuni attualmente inclusi nelle aziende unita' sanitarie locali di Bologna nord, Bologna sud e Bologna citta', ai sensi della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e successive modifiche, ad eccezione del comune di medicina, che entra a far parte della azienda Unita' sanitaria locale di Imola. L'Unita' sanitaria locale di Bologna si costituisce in azienda ai sensi dell'Art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche. 2. Il governo dell'azienda si ispira ai principi della centralita' della persona, della responsabilita' pubblica per la tutela del diritto alla salute della persona e delle comunita' locali, della partecipazione degli enti locali alla programmazione dell'attivita' ed alla verifica dei risultati di salute, della partecipazione degli utenti alla valutazione dei servizi, della partecipazione delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni di tutela degli utenti dei servizi, della valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori e della economicita' di gestione. 3. L'azienda assicura, nell'esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, il coordinamento e l'integrazione delle attivita' dei propri servizi con quelle degli altri soggetti accreditati, erogatori delle prestazioni e dei servizi sanitari e sociali. 4. L'atto aziendale assunto dal direttore generale ai sensi dell'Art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, secondo gli indirizzi di cui alla legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, disciplina l'organizzazione interna dell'Azienda, tenendo conto della sua peculiare complessita'.